Cos’è e quando avviene la rinegoziazione mutuo Inpdap? Come richiederla, a chi rivolgersi? Vediamo le opportunità previste dal Regolamento Inps ex Inpdap relativo al mutuo ipotecario.
Mutuo Inps ex Inpdap prima casa: modifica delle condizioni contrattuali
Cos’è la rinegoziazione mutuo Inpdap, quando è possibile richiederla? Si tratta di un’opportunità, relativa al beneficiario del finanziamento, che permette di ridefinire alcune condizioni di rimborso.
A godere di questa opportunità è quindi il dipendente o il pensionato iscritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, il pubblico cui è rivolto il mutuo ipotecario ex Inpdap Inps.
Attraverso la rinegoziazione può essere modificato il tasso di interesse, la durata del rimborso, magari per disporre di una rata più gestibile, e/o lo spread.
La rinegoziazione è un’alternativa alla surroga perché permette la modifica di alcune condizioni contrattuali. Ma la rinegoziazione, a differenza della surroga, non prevede di cambiare la banca o più in generale l’ente erogatore.
Quando è possibile richiedere la rinegoziazione del mutuo
Per quanto riguarda la rinegoziazione mutuo Inpdap, va preso in esame il Regolamento Inps. È una possibilità di cui possono fruire i mutuatari (titolari del mutuo) non morosi. In particolare, la rinegoziazione può verificarsi in uno dei seguenti scenari:
- malattia del mutuatario o del coniuge, che ne abbia inficiato la capacità economica a seguito di aspettativa senza assegni o riduzione della retribuzione;
- morte del mutuatario o del coniuge;
- perdita involontaria del lavoro relativa al mutuatario o al coniuge;
- eventi calamitosi che si siano determinati nel territorio in cui è presente la struttura immobiliare;
- scenari di morosità incolpevole comunicati mediante la Direzione provinciale di riferimento.
L’invio della domanda
La domanda di rinegoziazione deve essere inviata al direttore della sede Inps di riferimento. Questo andrà ad accertare la presenza dei requisiti ed entro 30 giorni, dal momento in cui viene presentata la richiesta, verrà comunicata all’utente la risposta. Se la risposta sarà positiva, saranno comunicati i dettagli circa la rinegoziazione.
Se invece il responso è negativo, il mutuatario può inviare un ricorso al Direttore regionale di riferimento entro un periodo di 15 giorni da quando viene ricevuta la risposta. Sarà poi il Direttore regionale a fornire un ulteriore responso entro cinque giorni da quando riceverà il ricorso.